Statuto

                                                                          STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGNA GRECIA- COMO ”

                                                                                                                      DENOMINAZIONE- SEDE – SCOPO

Art.1

E' costituita l'associazione, apartitica e senza scopi di lucro, denominata:

Associazione Culturale Magna Grecia  Como".

Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme anche regionali in materia di enti associativi non commerciali.

Art. 2- Essa ha sede in Como e agisce in tutto il Territorio Nazionale.

L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, e aderire ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art. 3 - L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:

1- Promuovere e intensificare le relazioni con le popolazioni che anticamente facevano parte geograficamente della Magna Grecia, (Regione Calabria, Regione Sicilia, Regione Puglia, Regione Basilicata e Regione Lucania) residenti in ogni parte del mondo;

2- Mantenere vivo tra i residenti fuori della regione e all’estero il ricordo della propria terra attraverso la riproposizione delle tradizioni più significative e momenti di aggregazione;

3- Contribuire all’arricchimento del folklore con manifestazioni che ne evidenzino i significati nella tradizione popolare;

4- Realizzare un interscambio di idee, programmi, iniziative ed esperienze, mantenendo e rafforzando costantemente i contatti con le regioni della Magna Grecia, con le altre regioni italiane e con l’estero.

Stimolare  ed  intrattenere  i  legami  di amicizia, concordia e fraternità tra gli emigrati,             i loro figli, i loro discendenti che  si trovano all’estero ed il territorio culturale d’origine; stimolare l’interesse per la storia d’Italia ed in particolare dei territori facente parte della Magna Grecia e  dell’Italia, della loro evoluzione politica,  economica e sociale,  della  lingua  e  del dialetto,  delle  tradizioni,  la letteratura, le arti e di tutte le manifestazioni culturali;

Rinforzare  i  legami  di  amicizia  e  di collaborazione tra le associazioni degli italiani che vivono qui  e di quelli  che  vivono nel mondo.  Sviluppare  le  relazioni di buon vicinato, i sentimenti di stima e simpatia reciproci e di scambi culturali tra la Magna Grecia ed i paesi dove gli Italiani vivono;

Nel raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Organizzare attività editoriali, informatiche, multimediali, audiovisive, produzioni         cinematografiche, teatrali, televisive, discografiche; organizzare  ogni attività  in  ogni  ambito  artistico  culturale:  musica, danza, cinema, letteratura, arti figurative, informatica, sociale etc…; organizzare convegni, simposi, giornate di studio su argomenti culturali di attualità e di    sensibilazione; organizzare iniziative per l’assegnazione di premi per la pace, la scienza, la cultura, il sociale; bandire concorsi,  anche  di concerto con enti pubblici e privati, per l’assegnazione  di  borse di  studio e premi  per  ricerche,  attività  relative  alle finalità istituzionali dell’associazione;

b) l’associazione, per l’espletamento delle proprie attività, oltre che dell’opera dei suoi soci         che si sono dichiarati disponibili  ed  abbiano assunto specifico impegno morale di prestare        servizio libero e gratuito per il conseguimento delle sue finalità, si avvarrà, anche, di tutte        quelle  figure professionali  necessarie  per  la  realizzazione  degli obiettivi  e delle finalità         statutarie;

c) pertanto realizza la sua attività: collaborando con i territori della Magna Grecia - con  apposito  atto  convenzionale e/o  protocollo  d’intesa -  nell’espletamento  di  attività;

d) diffondere la cultura in tutte le sue forme organizzando spettacoli musicali e/o teatrali presso        strutture proprie o di terzi, compresi enti pubblici, al chiuso o all’aperto, avvalendosi di        compagnie formate dai propri soci o in collaborazione con compagnie teatrali e/o musicali esterni;

e) operare per indagare, descrivere e migliorare la cultura materiale del nostro Paese, le pratiche culinarie ed alimentari, le tecniche della produzione alimentare ed enologica; operare inoltre per        favorire la diffusione dei nostri prodotti di qualità del territorio con un corretto atteggiamento nei        confronti dell’ambiente naturale, nella tutela assoluta dei diritti dei consumatori;

f) promuovere e realizzare il turismo sociale per famiglie e gruppi;

L’associazione è  apolitica  ed  aconfessionale. Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione  -      nel perseguire esclusive finalità di utilità - si  propone di ideare e realizzare progetti      che diano alla vita,  nell’ambito del territorio  in cui essa opera, una qualità  quanto più  possibile rispondente  ai  bisogni della società  contemporanea. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre. Per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni  - anche  di volontariato -  e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione;

g) favorire il confronto e il dialogo fra i giovani dell’area della Magna Grecia, italiana, mediterranea e del  mondo intero, attivando  scambi  di esperienze e conoscenze sui temi della scuola, della formazione, del  lavoro, dell’occupazione e dei reciproci valori culturali.

E’ data la possibilità all’associazione, in caso di particolare necessità, di avvalersi anche di collaborazione esterne.

La durata dell’associazione è illimitata.

Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali
Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

·       dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

·       dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

·       da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

·       dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi, dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un corretto e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche per mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese concernenti ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione compiute. I rendiconti saranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

La associazione essendo di promozione sociale è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere  b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000

Soci
Art. 6 - Possono essere soci anche le persone fisiche e  anche le società di fatto giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Dove è nominato un delegato per ogni regione della Magna Grecia dal consiglio direttivo con elezioni.

Art. 7-  Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8 - Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 9 - I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso su proposta motivata dal Consiglio direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 25 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L’assenza non giustificata in tre riunioni consecutive o nell’espletamento delle attività programmate fa perdere il titolo di socio. Fa altresì perdere il titolo di socio il compiere atti che danneggiano gli interessi e l’immagine dell’Associazione.

Organi sociali
Art. 11 - Sono organi dell’Associazione:

·       l’Assemblea dei soci;

·       il Consiglio direttivo;

·       il Presidente del Consiglio direttivo;

·       il Collegio dei revisori dei conti, se nominato;

·       Il Collegio arbitrale.

Assemblea dei soci
Art. 12 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può  anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

·       l’approvazione  del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;

·       gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;

·         la nomina dei componenti il Consiglio direttivo e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio arbitrale;

·       l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

·       quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea straordinaria delibera in merito a:

·       le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

·       lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 23 del presente statuto.

Art. 14 - Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori o tutori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 15 - Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere decise dall’assemblea, deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Consiglio direttivo
Art. 16 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di QUATTRO a un numero massimo di UNDICI membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 17 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario ante priore.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 18 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni serve la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del presidente prevale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su un registro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di collaboratori; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente
Art. 21 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori
Art. 22 - Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non soci aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificano l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.

Scioglimento
Art. 23 - L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.

E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie
Art. 24 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati  dall’ assemblea dei soci.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Norme applicabili

Art. 25 - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.


                                                       ATTO  COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “  ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGNA GRECIA - COMO

L’anno duemilaundici, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 20,00, nei locali dell’esercizio commerciale “La Boheme”di via Porta, 16 in Como, si sono riuniti in Assemblea i seguenti signori:

1 - Cognome: CALLEA nome: Carlo - nato a Motta San Giovanni (RC) il 09/04/1964- residente a: Como in Via Carlo Linati n° 5 - Codice Fiscale:CLLCSL64D09F779M; 

2 - Cognome:CALLEA nome: Nicola Nazareno - nato a Melito Portosalvo (RC) il 14/08/1959 - residente a : Como in Via Paul Harris n° 2 - Codice Fiscale: CLLNLN59M14F112H;

3 - Cognome:CRISERA’ nome: Rachele - nata a Reggio Calabria (RC) il 27/11/1946 – Residente a : Como in Via Bossi n° 2 - Codice Fiscale:CRSRHL46S67H224W;

4 - Cognome: PORTULESI nome: Giuseppe – nato a Ardore (RC) il 06.10.1946 - residente a : Como in via Quasimodo n° 3 –  Codice Fiscale: PRTGPP46R06A385U.

Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

  1. I Signori presenti costituiscono l’Associazione denominata  ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGNA GRECIA - COMO
  2. L’Associazione ha sede in …………in Via …………………..
3.      L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi: ………………………………….…………
Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di ……………………………………………


4.   L’Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

5.   L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di Tre (3) ad un massimo di Undici (11) membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall’Assemblea dei soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6.   A comporre il Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da …… membri, vengono all’unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori: ….

Tra di essi vengono nominati

Presidente: Sig.

Vicepresidente: Sig.

Segretario: Sig.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l’Associazione davanti a terzi.       

7.   Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dai seguenti membri:

Sig.

Sig.

Sig.

8.   Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

§         dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

§         dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

§         da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

§         dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

      Le entrate dell'Associazione sono costituite:

§         quote e contributi degli associati;

§         eredità, donazioni e legati;

§         contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

§         contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

§         entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

§         proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

§         erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

§         entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

§         altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

      All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

      Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

9.        Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da Statuto.

10.    Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro ….. dei quali euro ….. vengono versati contestualmente alla firma del presente atto.

11.    Il Sig. …………. viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.

12.    Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell’Associazione, che le assume.

 

Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore …. previa lettura e stesura del presente atto.

 

Data

 

 

I SOCI FONDATORI

 

                          (Nome e cognome)                       Firma

  1.  
i cui scopi e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 30.05.2011, i membri del Consiglio Direttivo sono:

1) CALLEA Carlo;  

2) CALLEA Nicola Nazareno;

3) CRISERA’ Rachele;

4) PORTULESI Giuseppe.

Viene nominato Presidente la Sig.ra CRISERA’ Rachele.

Letto approvato e sottoscritto da ciascun associato sopra indicato, nell’ordine:

1-_______________________

2-_______________________

3-_______________________

4-_______________________